Giancarlo Tettamanti – socio fondatore AGESC
Con la Legge 62/2000, varata 22 anni or sono, è stato riconosciuto, nel nostro Paese, un sistema pubblico di istruzione in cui convivono, in piena osservanza istituzionale, scuole che sono dello Stato e scuole, cosiddette paritarie, istituite e gestite da Enti e da privati. Tutte svolgono un servizio pubblico, in quanto tenute a rispondere a precise indicazioni stabilite dal sistema legislativo.
Tutti sappiamo che il “tema della scuola” è come una cassa di risonanza dei problemi più vivi e scottanti riguardanti la concezione dell’uomo, della convivenza sociale e del fatto educativo
Orbene, la libertà di educazione e di insegnamento sono ancorati sui seguenti principi portanti:
- la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e il fine di tutte le istituzioni;
- la famiglia è, per diritto e dovere naturali, il “luogo primario di educazione” e quindi soggetto sociale che va riconosciuto e sostenuto;
- lo Stato deriva tutto il suo valore, la sua autorità e i suoi limiti, nell’operare per il bene della persona, cioè nell’assicurare a tutti, tutte quelle condizioni sociali che consentano e favoriscano negli esseri umani il loro sviluppo integrale.
Una simile concezione dello Stato trova riscontro nell’art. 2 della nostra Costituzione – «La Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» – e ritiene ormai acquisite alcune conquiste di convivenza democratica:
- il principio di “sussidiarietà” – avvalorato dal titolo V della Costituzione – che regola l’azione dei pubblici poteri, la quale deve avere carattere di orientamento, di stimolo, di supplenza e di integrazione, sostenendo in modo suppletivo le membra del corpo sociale;
- “l’autonomia” – sancita dalla legge 59/1997, art. 21 e dal DPR 275/1999 – che riconosce alle istituzioni scolastiche l’espressione di autonomia funzionale tese alla realizzazione dell’offerta formativa, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi del sistema di istruzione.
Da questi elementi – sostenuti da una ricca legislazione internazionale – va configurata, indipendentemente dalla titolarità gestionale (statale o non statale), la presenza di una scuola che i genitori, non impediti da ostacoli legislativi o economici, possono scegliere, e contribuire a costruire, perché vi venga continuato ai loro figli il discorso educativo iniziato in famiglia.
Va, quindi, affrancato un sistema pubblico di istruzione che fondi sul principio di sussidiarietà e dell’autonomia forme di pluralismo educativo capaci di rispondere alle esigenze di istruzione e formazione dei cittadini, nonché alla domanda crescente delle famiglie di percorsi educativi-formativi con specifiche connotazioni, cui la scuola cosiddetta paritaria può fornire risposte adeguate.
In virtù di questi elementi, non può non derivare anche l’esigenza di interventi legislativi di carattere finanziario che pongano in essere il sostegno del servizio.
Da qui la messa a disposizione delle famiglie del potere di disporre del finanziamento pubblico – cioè con il denaro dei contribuenti – del sistema di istruzione. Se infatti l’istruzione è, oltre che un diritto individuale, anche “bene pubblico”, discendono alcune conseguenze:
- È compito pubblico – cioè dello Stato-comunità, della Repubblica – rendere effettivo per tutti su un piano di parità tale diritto;
- non è possibile – anzi illegittimo alla luce della Costituzione – limitare tale libertà introducendo ragioni di disparità economica;
- è compito dello Stato-comunità, in quanto l’istruzione è bene pubblico, sostenerne economicamente il conseguimento;
- va attivata una modalità equitativa per realizzare sia la libertà di scelta, sia il sostegno economico.
In quest’ottica, il diritto al sostegno economico per coloro che frequentano scuole paritarie va ritenuto doveroso, derivando, per lo Stato, l’onere finanziario, per assicurare al cittadino la gratuità dell’obbligo all’istruzione e alla formazione, dall’inalienabile diritto costituzionale all’istruzione e alla educazione della persona umana, cittadino italiano, che ha per il fatto stesso di essere nato e non per il fatto di frequentare o meno una scuola dello Stato. Ma non solo: si tratta dell’assolvimento da parte dello Stato degli obblighi costituzionali derivanti dal combinato disposto dell’art. 34 della Costituzione e dell’art. 1 della legge 62/2000 relativamente alla gratuità da parte del servizio pubblico esplicato dal sistema nazionale di istruzione.
Non è quindi uno scandalo, bensì un inderogabile dovere, riconoscere a genitori e famiglie la loro responsabilità educativa e condizioni di pari dignità e di uguaglianza nella scelta della scuola, né affermare che i cittadini tutti devono essere liberi di scegliere il tipo di scola preferito per sé e per i propri figli. Cercare di dare questa possibilità alle famiglie vuol dire, tra l’altro, migliorare la scuola pubblica (statale e no statale che sia), qualificare e selezionare i grandi costi dell’istruzione, elevare il livello qualitativo degli studi e l’affezione agli studi stessi da parte degli studenti.
Significa, in ultima analisi, motivare in tutti i soggetti della scuola una maggiore responsabilità. Il sistema di istruzione non va concepito a partire dagli organi culturali e organizzativi della pubblica amministrazione, bensì a partire dai diritti dei cittadini singoli e associati. Con ciò attuando una concreta giustizia sociale.
È tempo, pertanto, che la problematica del finanziamento di questo diritto delle persone alla libertà di scelta della scuola venga assunta e risolta, e venga attuato un concreto e completo riconoscimento della funzione della scuola paritaria, cioè avente pari dignità, scevra da ingiuste discriminazioni, come la scuola gestita dallo Stato.