Matteo Visioli – docente di diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma) e presso la Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X (Venezia)
Il prete con lo zainetto
In un immaginario dialogo con un suo presbitero al quale comunica l’intenzione di nominarlo parroco di una certa parrocchia, il sacerdote risponde al Vescovo domandando come prima cosa: «Nella parrocchia c’è una scuola dell’infanzia? C’è una casa di riposo? C’è un cinema, un teatro, una casa per ferie, un oratorio….?». Forse un tempo queste domande preludevano a un ministero pastorale di eccellenza, una sorta di riconoscimento per il prete, che poteva così esercitare il suo ministero con abbondanza di mezzi e strutture. Oggi non è più così. Le strutture — molte delle quali in Italia scontano il passare del tempo e abbisognano di costosi adeguamenti —, diventano un peso che talvolta condiziona la vita pastorale del presbitero. Non raramente questi, non sentendosi in grado di gestire i tanti beni in modo adeguato, declina la proposta di nomina: non senza remora, se non altro pensando a chi con sacrificio e fatica ha creato tutto ciò. Insomma, si insegue il sogno del prete “con lo zainetto”: leggero, comodo, di quelli che quasi non ti accorgi di averlo sulle spalle. E che soprattutto non rallenta il passo verso gli obiettivi prefissati.
La cura pastorale e l’altro lato della medaglia
L’immagine sopra descritta in modo un po’ paradossale non si distanzia molto dalla realtà. In Italia aumentano le situazioni in cui un solo presbitero assume la cura pastorale di più parrocchie. Ma tutti sanno che dietro alla dolce espressione “cura pastorale” si cela la meno seducente realtà dell’amministrazione dei beni e degli enti. In seminario non si dedica molto tempo a questo. L’esperienza si fa sul campo, con un duplice rischio: o ci si prende gusto, e si diventa manager di una realtà più o meno grande (in questi casi spesso si viene valutati e per ciò che si fa, ovvero per le opere realizzate); oppure viceversa ci si sente inadeguati e si abbandona il campo, magari recriminando con frasi del tipo: “il prete deve occuparsi dell’annuncio, dei sacramenti, della carità, e tutto il resto è un inutile impedimento”. Come se un padre di famiglia, per il fatto di essere direttore di banca e di portare a casa lo stipendio, sentisse come un peso andare a colloquio con gli insegnanti del figlio o a sporcarsi le mani con il taglio della siepe nel giardino di casa. Va detto con onestà: il desiderio di una azione pastorale scevra da qualsiasi elemento organizzativo, amministrativo, burocratico, è il sogno di un mondo ideale nel quale noi non viviamo, e non è solo del prete ma di ogni persona che svolge una qualsiasi attività in questo mondo. La cura pastorale comporta anche un buon uso dei beni, è l’altra faccia della stessa medaglia. Oggi più di ieri, tuttavia, l’onere che l’amministrazione comporta è gravoso e le spalle che lo portano sono sempre più affaticate e insicure. Non serve colpevolizzare i preti tratteggiandoli come impreparati e meno disponibili rispetto ai predecessori di qualche generazione fa, perché così facendo al peso della gestione si unisce quello — ancora più insopportabile — della solitudine e dell’incomprensione. Da dove partire dunque?
Legale rappresentanza e unica amministrazione
In Italia il parroco è legale rappresentante e amministratore unico dell’ente parrocchia. Lo stesso si può dire per il vescovo rispetto alla diocesi.
La legale rappresentanza
La legale rappresentanza è lo strumento attraverso cui una persona giuridica (la parrocchia, la diocesi, ma anche il seminario, una fondazione di religione e culto, un’associazione) agisce all’esterno e si rapporta con i terzi. Poiché l’ente è una “persona” solo in senso figurato e manca di fisicità, ha bisogno di qualcuno che agisca a suo nome e per suo conto, che dia esecuzione alle decisioni. Da notare: il legale rappresentante non è colui che decide, ma la persona che manifesta a terzi la decisione assunta dall’ente mediante i propri organi decisionali. Il Codice di diritto canonico offre una norma generale (can. 118): «Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri statuti». Fondamentale è distinguere tra “rappresentare” e “amministrare”. Il primo verbo denota una funzione più grande e ampia: è “dare un nome e un volto” a un ente che altrimenti non potrebbe interloquire con terzi. Nei rapporti giuridici (e non solo) occorre avere la certezza di chi agisce a nome e per conto dell’ente (parrocchia, diocesi ecc.), evitando così equivoci e azioni improprie. Non capita raramente che il parroco, dovendo porre un atto in quanto legale rappresentante della parrocchia, venga richiesto di esibire documenti comprovanti tale qualifica (per es. il decreto di nomina del vescovo, il certificato attestante la persona giuridica rilasciato dalla Prefettura ecc.). “Quanta burocrazia!” si potrebbe dire. Ma cosa accadrebbe – e come vivrebbero questa situazione i parroci — se soluzioni semplicistiche inducessero altri ad agire a nome della parrocchia? Ciò che conta, in questo caso, è che il rappresentante legale non esprime nei rapporti con terzi la propria volontà, ma quella della persona giuridica elaborata attraverso i propri organi interni.
L’amministrazione
Altra cosa è invece l’amministrazione. Chi amministra ha il potere di decidere, sempre in riferimento alla persona giuridica. Si sa che in diritto canonico il termine “amministrare” è molto ampio e si riferisce a realtà diversissime (per es. si amministrano i sacramenti, i beni, gli enti, si pongono “atti amministrativi” ecc.). Non serve dilungarsi. Ciò che è importante è sempre distinguere tra chi decide e chi esegue la decisione, anche se questa non collima con il proprio modo di vedere le cose. In molti enti l’organo che decide è un consiglio di amministrazione, una giunta, un collegio di persone. Chi esegue è la persona che rappresenta l’ente. Si potrebbe dire semplificando che il legale rappresentante ha solo il potere di firma, di manifestazione verso terzi e attuazione della volontà della persona giuridica circa i negozi giuridici, volontà decisa da chi ne ha la competenza.
Il singolare caso della parrocchia
E la parrocchia? La parrocchia, si sa, non ha organi con potere di decidere. La sua particolarità è che il parroco (come il vescovo per la diocesi) è contemporaneamente legale rappresentante e amministratore. Non solo: è amministratore “unico”, di modo che la decisione è riconducibile solo a lui, non a un organo diverso. Così si pronuncia l’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005: «In quanto “pastore proprio” (cfr cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr can. 532) e l’amministratore unico (cfr can. 1279 § 1) nell’ordinamento canonico e in quello statale» (n. 102).
Se prendiamo queste parole in senso stretto potremmo dire che non esistono in parrocchia e in diocesi organi decisionali. Il parroco decide da solo e manifesta da solo questa decisione a terzi. È l’elemento che rende i preti potenziali attori di un riprovevole clericalismo (“alla fine si fa come decido io”), e genera la reazione sopra descritta: o di “managerializzazione” del ministero, o viceversa di soffocamento con la sensazione di dilapidare inutilmente energie, carismi, passioni… che si vorrebbero orientare al ministero pastorale. Il modo di concepire la guida pastorale è ancora fortemente individuale. Ma questo quadro non può reggere a lungo, e lo stesso diritto canonico offre strumenti per comporre i compiti di legale rappresentante e amministratore unico propri del parroco con la partecipazione della comunità alle decisioni più importanti.
Cosa offre il diritto della Chiesa?
L’attuale normativa intende recepire un’ecclesiologia che riconosce i tria munera di cui ogni fedele è titolare in forza del battesimo. Dall’altra parte sconta quell’equivocità mai del tutto superata riguardante la teologia del laicato che ripropone, senza volere, il binomio “preti-laici” e quelle logiche clericali (anche dei laici) fondate sulla riaffermazione di un potere difeso dagli uni e rivendicato dagli altri. Le stesse espressioni di “ministeri laicali”, o “uffici laicali”, o “collaborazioni laicali”, rivelano la difficoltà ad abbandonare una visione di Chiesa con centralità clericale. Il diritto ecclesiale — grazie anche all’impulso del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità (2021-2024), si trova a metà del guado, tra una normativa strutturata per impedire che le incombenze amministrative gravino esclusivamente sul parroco facendolo sentire un super-manager o viceversa un fallito, e prospettive in fase germinale che intendono far evolvere i laici dallo stato di semplici collaboratori a quello di fedeli che esercitano pienamente un proprio munus regendi.
Cosa il diritto offre già oggi
«Il desiderio di sollevare i parroci dai tanti adempimenti amministrativi, in particolare in ambito patrimoniale, porta spesso a chiedersi se non sia possibile affidare a soggetti diversi la legale rappresentanza delle parrocchie e la loro amministrazione. Nell’ambito della normativa attuale, questo non è possibile» (G. Baturi). Capitolo chiuso? L’ipotesi di conferire la legale rappresentanza a soggetti terzi è stata più volte auspicata ma senza successo. La menzionata Istruzione in materia amministrativa della CEI chiarisce che si tratta di «una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l’ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr can. 1279 § 1 e n. 25). Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l’oratorio e la scuola materna» (n. 102). Il maggiore onere che spesso grava sui parroci non è però tanto la rappresentanza legale, quanto il fatto di essere amministratori unici nell’assumere decisioni anche di carattere gestionale.
L’esercizio del munus regendi da parte dei fedeli fa sì che tali decisioni possano e debbano scaturire da un processo di discernimento comunitario e condiviso. In anni recenti si parla opportunamente di “discernimento sinodale”. Così che, se anche la decisione resta in capo al parroco, l’onere di tale decisione può essere condiviso con la comunità dei fedeli.
- Un istituto giuridico che ha questo scopo è il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, che non a caso il legislatore rende obbligatorio. Così il can. 537: «In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532». Se è vero che non può essere paragonato a un consiglio di amministrazione di una società, è altrettanto vero che la sua natura partecipativa può sollevare il parroco da numerose incombenze non solo pratiche, ma anche decisionali. Certo, l’organismo ha un voto solo consultivo dove il “solo” (tantum) che si auspica sia presto eliminato dalla norma canonica può apparire diminutivo rispetto alla responsabilità dei membri. Tuttavia un funzionamento virtuoso di questo organo può in positivo attuare una partecipazione forte dei fedeli alla vita della parrocchia per quanto attiene l’uso dei beni, e in negativo evitare un onere eccessivo su una persona sola. Non vi è dubbio che fin dalla sua costituzione non vi sia stata una piena valorizzazione del CPAE. La sua azione richiede a monte una formazione dei membri, una sana comprensione della sua natura ecclesiale. Alla luce della dimensione della sinodalità recentemente messa in luce dall’attuale magistero, una volta precisato meglio il valore e la forza del voto consultivo alla luce della dignità battesimale dei fedeli, questo strumento può riservare piacevoli sorprese che oltre a esprimere il munus regendi dei fedeli alleggerisce il parroco dalle incombenze che lo riguardano. Lo raccomanda il Documento finale del Sinodo dei Vescovi 2024: «In particolare, in forme appropriate ai diversi contesti, pare necessario garantire quanto meno: a) un effettivo funzionamento dei Consigli degli affari economici» (n. 102. Cf anche n. 103).
- Oltre a ciò il sistema canonico prevede l’istituto della delega, che è il trasferimento di compiti e funzioni da un soggetto che detiene la potestà a un altro soggetto che la riceve al fine di agire al posto del primo. Il codice attuale non richiede una causa specifica per legittimare la delega: ogni ufficio, nei limiti della potestà esercitata e dei soggetti coinvolti, ha a disposizione questo strumento, sia per sottoscrivere atti giuridicamente rilevanti (cf can. 535 § 3) che per la gestione di azioni in ambito economico nelle quali si avverte maggiormente il peso delle decisioni e delle esecuzioni.
- Accanto alla delega vi è l’istituto della procura: è l’attribuzione del potere di agire a nome e per conto di chi detiene il diritto di amministrare. L’Istruzione in materia amministrativa menziona questa possibilità: «Se una persona diversa dal legale rappresentante interviene a rappresentare la parrocchia per un determinato atto giuridico, è necessario che sia munita di un mandato di procura valido agli effetti civili, rilasciato dal legale rappresentante» (n. 104). Non vi è dubbio che si tratti di una decisione delicata, basata sulla fiducia oltre che sulla valorizzazione dei carismi di ciascuno. Tale decisione non può scaturire dall’iniziativa del singolo presbitero ma essere condivisa con la comunità (per es. con il CPAE) e con i competenti uffici della curia diocesana. Trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione necessita poi della licenza dell’Ordinario.
- A margine di queste considerazioni va aggiunta la possibilità, oggi sempre più attuata, di costituire un economo parrocchiale, figura non espressamente prevista dal diritto universale ma sovente dalle normative particolari. Si tratta di un vero ufficio ecclesiastico, di natura ausiliare, che può essere configurato in analogia all’economo diocesano o all’economo degli istituti di vita consacrata previsti dal codice e dalle costituzioni. L’economo parrocchiale — o di raggruppamenti di parrocchie nel caso —— sorveglia la gestione delle entrate e delle uscite e più in generale dell’amministrazione dell’ente parrocchia, e può ricevere particolari deleghe o procure per operare, nei limiti stabiliti, a nome e per conto del parroco, così da sollevarlo da incombenze eccessive. La normativa particolare di solito determina se la sua nomina spetti al vescovo diocesano o al parroco. Il decreto deve definire i compiti e le modalità di esecuzione. Una modalità matura di vivere la vita ecclesiale esige che la sua scelta scaturisca da un discernimento condiviso e sereno, che valuta l’idoneità della persona e la stima della comunità.
Cosa il diritto potrà offrire in futuro
Il recente sinodo dei vescovi ha aperto nuovi scenari possibili per l’agire ecclesiale, ponendo in luce la rilevanza del munus regendi di tutti i fedeli riconosciuti non come semplici collaboratori di chi assume decisioni, ma come titolari di un nativo potere da esercitarsi per la vita della chiesa. Il diritto dovrà riconoscere con maggiore precisione questi scenari, traducendoli in diritti e obblighi. La domanda su come impedire i rischi sopra accennati di iper-managerializzazione del parroco o viceversa di sua crisi per un senso di inadeguatezza deve essere portata nel contesto ecclesiale del discernimento, che in base alle singole situazioni e alla maturità dei membri è chiamato a fare proprie le forme esistenti e a individuare forme nuove di partecipazione al governo della comunità. Pensare la chiesa nella sua dimensione sinodale impedisce solitudini e derive riguardanti la natura del ministero pastorale, attiva il senso della fede di un popolo di Dio che non si limita ad aiutare chi ha l’intera responsabilità dell’amministrazione, ma diviene anche in questo ambito partecipe del munus regale di Cristo. Perché l’“amministratore unico” non sia “amministratore solo”. Il discernimento ecclesiale anche nella gestione dei beni deve essere attuato nelle modalità emerse dalla riflessione recente. Deve essere un discernimento autentico: non semplicemente la richiesta di un parere di cortesia o viceversa il conferimento scriteriato di compiti propri del ministero ordinato. Se ciò può sembrare inizialmente gravoso, perché richiede tempo, disponibilità e formazione, nel medio e lungo periodo offre un contesto di vera partecipazione che ha come effetto, oltre all’attuazione di un processo decisionale autenticamente ecclesiale, anche il contenimento delle incombenze del parroco. «Una corretta e risoluta attuazione sinodale dei processi decisionali contribuirà al progresso del Popolo di Dio in una prospettiva partecipativa, in particolare attraverso le mediazioni istituzionali previste dal diritto canonico, in particolare gli organismi di partecipazione», ricorda la Relazione di sintesi del sinodo dei vescovi (n. 94). Il diritto ecclesiale potrà prevedere modalità concrete per istituzionalizzare e rendere universale ciò che oggi è lasciato alla buona volontà di alcuni. Se è difficile immaginare la parrocchia con un’amministrazione affidata a un consiglio direttivo alla stregua di una società o di una fondazione, ciò non toglie che la responsabilità possa ugualmente essere assunta da più persone nelle modalità propriamente ecclesiali attraverso il riconoscimento di carismi e ministeri. E arrivare a considerare il voto non più come a un semplice parere ma come a una vera deliberazione. Questo implica la disponibilità del parroco a rimodulare il suo essere “amministratore unico”, accettando che il suo pensiero non sia assoluto, e dei fedeli a farsi carico della ministerialità che scaturisce dal loro battesimo, assumendo il dovere di una vera responsabilità. Solo in questo contesto ecclesiale rinnovato ha senso pensare agli strumenti giuridici sopra menzionati: il consiglio per gli affari economici, l’economo, la procura, la delega, la licenza… Più che offrire nuovi strumenti il diritto può valorizzare quelli già esistenti e favorire dinamiche di discernimento che li rendano autentici. È un cammino faticoso, che richiede qualche rinuncia e qualche impegno in più. Ma potrà sollevare delle incombenze chi oggi ne sente in modo insopportabile il peso. E rendere la comunità ecclesiale più autentica anche in quegli aspetti che sembrano di minore importanza, come l’amministrazione dei beni.